Concerti in chiesa

Spesso capita che le chiese vengano richieste per l’esecuzione di concerti. Senza dimenticare che «la tradizione musicale della Chiesa costituisce un patrimonio d’inestimabile valore» (Concilio Ecumenico Vaticano II, SC 112), è bene ricordare anche che la funzione delle chiese è lo svolgimento dei sacri uffici. Tuttavia, proprio in riconoscenza dell’importanza che la musica riveste nella vita della Chiesa e degli uomini, è possibile concere l’edificio di culto per l’esecuzione di concerti, sempre che questi eventi si svolgano nel massimo rispetto del luogo.

Lo svolgimento di un concerto in chiesa è subordinato all’autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Liturgico Diocesano in materia di musica sacra al quale è necessario presentare la domanda di autorzzazione seguento il modulo allegato di seguito. La scheda deve essere compilata in triplice copia (una per l’ufficio liturgico, una per il richiedente, una per il responsabile della chiesa).

Riferimento al Can. 1210 del Codice di Diritto Canonico:
Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietato qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L’Ordinario, però, per modo d’atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.

 

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